Statuto A.C.I.B.
Art. 1 – COSTITUZIONE
È costituita un’associazione di categoria, ai sensi dell’art. 36 del Codice Civile, fra i Concessionari/Agenti dei prodotti BMW e MINI attualmente distribuiti in Italia - che scelgano di aderirvi (di seguito gli “Associati”) - dalla BMW ITALIA S.p.A. nella sua qualità di Filiale italiana della BAYERISCHE MOTOREN WERKE A.G. con sede in Monaco di Baviera (Germania Federale) (di seguito l’“Associazione”).
Art. 2 – DENOMINAZIONE
L’Associazione ha nome “Associazione Concessionari/Agenti Italiani BMW” che negli atti potrà venire indicata in forma abbreviata con la sigla A.C.I.B..
Art. 3 – SEDE
L’Associazione ha sede a San Pietro in Cariano (VR). Potranno essere istituite sezioni o uffici in altre località.
Art. 4 – DURATA
La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050.
Art. 5 – SCOPI
L’Associazione è apolitica, non ha fini di lucro e persegue i seguenti scopi:
a) tutelare e difendere gli interessi della categoria alla quale appartengono le aziende associate ed assumere la rappresentanza nei confronti della BMW Italia S.p.A. quale filiale della BAYERISCHE MOTOREN WERKE A.G, di Enti Pubblici e Privati;
b) coordinare, nell’interesse generale, l’azione degli Associati, stabilendo con la collaborazione di questi, i criteri e gli indirizzi da seguire sui problemi che riguardano la tutela e lo sviluppo delle proprie aziende;
c) promuovere e coordinare, nello spirito associativo di mutua assistenza, interventi a difesa degli Associati che venissero colpiti da calamità naturali;
d) tutelare e far progredire lo spirito di unione e la morale commerciale degli Associati, nonché promuovere e curare l’osservanza delle buone regole di concorrenza leale tra gli stessi;
e) collaborare con la BMW in ordine ai problemi ed alle scelte che interessino il mercato nazionale, in particolare, per l’incremento delle vendite ed il miglioramento dei servizi di assistenza e della reddittività;
f) costituire l’organismo rappresentativo degli Associati nei confronti di chiunque e per tutte le questioni di interesse generale che possano riguardare i Concessionari/Agenti BMW e MINI;
g) promuovere, incoraggiare le iniziative educative, propagandistiche e sportive che risultino utili alla clientela ed al progresso degli Associati;
h) favorire i rapporti con i Concessionari/Agenti della BMW con gli organici degli stessi, soprattutto nell’area comunitaria, al fine di armonizzare le proprie politiche gestionali anche aderendo ad Enti ed Organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;
i) fornire agli Associati consulenza ed assistenza nei temi per i quali la gestione sarà delegata agli organi direttivi dell’Associazione, promuovendo la costituzione e/o partecipazione e/o collaborazione a strutture cooperativistiche, consortili, societarie ecc. che abbiano lo scopo di migliorare la reddittività ed i servizi degli Associati;
j) commissionare a terzi consulenze legali e/o professionali utili per una migliore conoscenza della materia ai fini di tutelare al meglio gli interessi degli Associati.
L’ Associazione potrà, inoltre, svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 6 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI
Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione solamente le ditte individuali e le società commerciali che rivestono la qualità di Concessionario/Agente BMW e/o BMW Motorrad e/o MINI. Qualora l’attività di Concessionario/Agente sia svolta da una società, i rapporti con l’Associazione verranno esercitati dal rappresentante legale di essa o, qualora vi fossero più rappresentanti legali, da quello tra loro che sia stato a ciò delegato.
Nell’ipotesi di società di fatto tale funzione sarà svolta da quello tra i soci che sia stato designato dagli altri componenti della società stessa.
In base alla natura dei mandati di concessione a vendere veicoli BMW (suddivisi per categoria merceologica tra auto e moto) di cui sono titolari, gli Associati – a seguito dell’accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo – sono inquadrati in uno o più gruppi (di seguito il “Gruppo” o i “Gruppi”).
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione con apposita deliberazione provvede alla costituzione dei Gruppi e decide sull’ammissione dell’Associato al Gruppo/i di appartenenza.
All’atto dell’entrata in vigore del presente Statuto (di seguito lo “Statuto”) ed ai fini del medesimo sono considerati Gruppi facenti parte dell’A.C.I.B.: il Gruppo Concessionari Auto (G.C.A.) e il Gruppo Concessionari Moto (MOTORRAD) la cui istituzione è contestuale all’approvazione dello Statuto.
Tutte le obbligazioni assunte dai Gruppi saranno considerate assunte in capo all’A.C.I.B. a partire dalla data di approvazione dello Statuto.
L’ammissione avviene con domanda scritta corredata dalle prove della qualità e condizioni di cui al presente art. 6 da trasmettersi all’indirizzo: segreteria@acib-bmw.it. Le domande trasmesse saranno oggetto di valutazione da parte del Consiglio Direttivo, il quale sarà chiamato a pronunciarsi sull’ammissione con delibera da emanarsi entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.
Non è ammessa la figura dell’associato temporaneo.
La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
La quota associativa non è rivalutabile.
Art. 7 – DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
I diritti connessi alla qualifica di Associato, compreso quello di usufruire dei vari servizi dell’Associazione, si acquisiscono con la delibera del Consiglio Direttivo di cui all’art. 6. Gli Associati hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. I nuovi Associati potranno essere eleggibili negli organi dell’Associazione o dei Gruppi indicati al successivo Art. 12, decorsi 4 anni dalla data di loro ammissione all’Associazione medesima. Gli Associati accettano tale provvisoria limitazione riconoscendo che la stessa risulta giustificata dalla necessità di comprendere i meccanismi che governano il funzionamento interno dell’Associazione e conoscere gli enti e le società con cui l’Associazione si interfaccia nel quotidiano.
Tutti gli Associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabili dalle leggi e dallo Statuto, nonché il diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti ed eventuali registri dell’Associazione.
Tutti gli Associati hanno gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall’Associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.
Art. 8 – OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
L’Associato ha l’obbligo di osservare le disposizioni dello Statuto nonché tutte le deliberazioni che saranno adottate dagli organi dell’A.C.I.B.
Gli Associati, a fronte della loro iscrizione all’ A.C.I.B., sono impegnati ad un comportamento corretto nei confronti degli altri Concessionari/Agenti della rete di distribuzione dei prodotti contrattuali di BMW, BMW Motorrad e MINI, della Casa mandante e della clientela.
Essi si impegno a segnalare all’A.C.I.B. tutte quelle notizie di carattere nazionale o locale che possano interessare tutti gli Associati.
Gli Associati si impegnano a versare puntualmente le quote di associazione che l’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, avrà fissato, entro il mese di dicembre di ogni anno, per l’anno successivo, nonché gli eventuali contributi straordinari pure deliberati dal Consiglio Direttivo. Ove quest’ultimo non determini la quota per l’anno successivo, si intenderà riconfermata la quota di associazione in atto.
La mancata osservanza dei doveri sopra elencati comporterà l’esclusione dall’A.C.I.B..
Art. 9 – ESCLUSIONE, DIMISSIONE E MORTE DEGLI ASSOCIATI
Nel caso di cessazione della qualità di Concessionario/Agente BMW e/o BMW Motorrad e/o MINI per qualsiasi motivo, l’Associato non ha più diritto di far parte dell’Associazione dalla data di scadenza del mandato.
Tuttavia, al fine di agevolare la cessazione dell’attività, l’Associato potrà richiedere di continuare a far parte dell’Associazione per un periodo massimo di dodici mesi. Tale richiesta dovrà essere indirizzata al Presidente dell’Associazione entro 15 giorni dalla cessazione della qualità di Concessionario/Agente.
Qualora l’Associato appartenga ad entrambi i Gruppi ma perda il mandato a vendere i prodotti relativi ad un solo Gruppo, questo continuerà a rimanere nell’Associazione limitatamente al Gruppo per il quale avrà ancora il relativo mandato.
Qualora l’Associato facente parte di un organo elettivo si dimetta, decada per morosità o venga escluso per gravi motivi dall’Associazione, lo stesso potrà essere riammesso nell’organo elettivo solo dall’Assemblea.
L’Associato può essere escluso per gravi motivi dall’Associazione con delibera del Consiglio Direttivo.
Ogni Associato è libero di dimettersi inviando una comunicazione scritta di recesso con PEC o con raccomandata A.R. da trasmettersi all’indirizzo segreteria@acib-bmw.it almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno sociale, il quale si estende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L’Associato è comunque tenuto, fino alla scadenza dell’anno sociale, a rispettare gli obblighi previsti per gli Associati.
In caso di mancata disdetta nei termini previsti, l’adesione si intende confermata anno per anno.
La riammissione di un Associato dimissionario o escluso per qualsiasi motivo è subordinata alla presentazione di una domanda scritta corredata dalle prove della qualità e condizioni di cui all’art. 6, al versamento delle quote insolute e al parere favorevole del Consiglio Direttivo.
In caso di morte di un Associato, gli eredi non hanno alcun diritto al rimborso totale o parziale delle quote versato e del patrimonio dell’Associazione.
Gli eredi potranno subentrare in qualità di Associati qualora proseguano l’attività del de cuius rivestendo così la qualità di Concessionario/ Agente BMW e/o MINI, ai sensi del precedente art. 6, primo comma, dello Statuto.
Art. 10 – QUOTE ASSOCIATIVE
Il patrimonio sociale sarà costituito dai contributi degli Associati nonché dagli incrementi patrimoniali che per qualunque motivo o titolo fossero acquisiti dall’Associazione.
I detti contributi sono obbligatori ed il loro versamento dovrà avvenire entro il 30 Giugno di ciascun anno con le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo. La loro misura sarà fissata con delibera dell’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo di anno in anno tenendo conto delle quote di assegnazione veicoli a ciascun Associato. L’Assemblea autorizza, ora per allora, il Consiglio Direttivo a deliberare eventuali contributi straordinari, ove fosse necessario e in presenza di necessità contingenti.
In caso di esclusione o dimissione di un Associato, questo non avrà diritto ad alcuna rivendicazione totale o parziale sulle quote versate.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio che residuerà, liquidati tutti gli oneri, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 11 – BILANCIO E GESTIONE FINANZIRIA
L’esercizio finanziario dell’Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio deve essere compilato il conto consuntivo nonché il bilancio preventivo per l’esercizio successivo, da presentarsi all’Assemblea, corredato dalla relazione del Consiglio Direttivo.
Il conto consuntivo deve fedelmente rispecchiare la gestione economico-finanziaria dell’Associazione e comprende anche la relazione sulla gestione.
Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, predisposti a norma del presente articolo, devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. Dopo l’approvazione il bilancio verrà pubblicato sul sito internet dell’Associazione, nell’apposita area riservata.
Ogni eventuale residuo di gestione deve essere interamente ed esclusivamente destinato alla copertura delle spese per l’espletamento di servizi sociali e in genere per il conseguimento delle finalità associative, essendo vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 12 – ORGANI
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea
- il Presidente dell’Associazione
- il Consiglio di Presidenza
- il Consiglio Direttivo
- il Segretario
Sono organi dei Gruppi:
- il Referente di Gruppo
- l’Assemblea del Gruppo
È compito del Referente di Gruppo tenere i rapporti con i rispettivi Associati e svolgere tutte le azioni di tutela dei loro interessi nell’ambito degli indirizzi generali e di coordinamento dell’A.C.I.B.
Art. 13 – ELEGGIBILITA’
Ogni Associato è eleggibile alle cariche sociali.
Tutte le cariche sociali hanno durata di un triennio e non vengono remunerate. I preposti per le cariche sociali e gli incarichi speciali avranno comunque diritto al rimborso delle spese vive sostenute in relazione alle loro mansioni.
Art. 14 – ELEZIONE DELLA CARICHE SOCIALI
Le Assemblee di ciascun Gruppo eleggono:
- Il Referente di Gruppo
L’Assemblea Elettiva elegge con le modalità di cui all’art. 16 dello Statuto:
- Il Presidente dell’Associazione
- I delegati (di seguito i “Delegati”)
In caso di necessità o urgenza, il Consiglio Direttivo potrà nominare un Delegato in sostituzione di un altro che sia dimissionario o che non abbia più i requisiti per svolgere questa mansione; in questo caso la carica sarà comunque effettiva fino alla successiva votazione da parte dell’Assemblea.
- Il Consiglio di Presidenza è costituito da:
- Il Presidente dell’Associazione;
- Il Referente di ogni Gruppo;
- Due soggetti scelti di volta in volta dal Consiglio Direttivo tra i Delegati;
- Un Associato scelto di volta in volta dal Presidente dell’Associazione; e
- Dal Segretario Generale nominato dal Presidente dell’Associazione.
Tutte le cariche sociali devono essere ratificate dall’Assemblea e scadono comunque entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello dell’elezione.
Il Presidente dell’Associazione eletto si avvarrà di un segretario generale (di seguito il “Segretario Generale”) scelto tra gli Associati o non associati.
Art. 15 – ASSEMBLEA
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.
L’Assemblea rappresenta l’universalità degli Associati e le sue deliberazioni vincolano tutti gli Associati, ancorché dissenzienti.
L’Assemblea degli Associati è ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno entro 6 mesi dalla chiusura dell’anno sociale per approvare il rendiconto; per riferire agli associati sulla attività svolta e su quella da svolgere; e ratifica l’entità dei contributi associativi proposti dal Consiglio Direttivo.
All’Assemblea straordinaria compete di deliberare sulle materie non di competenza dell’Assemblea ordinaria e, in particolare, sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione e può essere convocata in qualunque momento su iniziativa del Presidente dell’Associazione o del Consiglio Direttivo, o su richiesta di almeno il 20% degli Associati, diretta al Presidente dell’Associazione, contenente la specifica indicazione delle materie da trattare.
La convocazione avviene mediante lettera, PEC o messaggio di posta elettronica con conferma di lettura, spedito agli Associati almeno 8 giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ed indicante il giorno, l’ora e il luogo (che può essere diverso dalla sede sociale) della riunione sia in prima che in seconda convocazione, nonché gli argomenti da trattare. L’avviso deve essere, altresì, pubblicato sul sito internet dell’Associazione, nell’apposita area riservata, almeno 8 giorni prima.
Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell’avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal destinatario.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli Associati.
L’Assemblea in sede ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo; funge da segretario il Segretario Generale o, in sua assenza, altro Associato all’uopo designato dal Presidente dell’Associazione; nelle Assemblee straordinarie, ove il Presidente dell’Associazione lo ritenga opportuno, il verbale sarà redatto da notaio in funzione di segretario.
Sono ammessi all’Assemblea gli Associati in regola con il versamento delle quote sociali e gli Associati che abbiano preventivamente sottoscritto la richiesta di iscrizione all’Associazione. A discrezione del Consiglio Direttivo – sempreché sia nell’interesse dell’Associazione – possono essere ammessi eccezionalmente anche Concessionari/Agenti non associati.
L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando è presente o è rappresentata la metà più di uno degli Associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Ogni Associato ha diritto ad un voto per ogni Gruppo cui appartiene.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti rappresentati.
L’Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno i 2/3 degli Associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti rappresentati.
Ogni Associato, ha diritto ad un voto per ogni Gruppo cui appartiene e può farsi rappresentare in Assemblea da altro Associato, che non faccia parte del Consiglio Direttivo, mediante delega scritta. Ciascun Associato non può tuttavia rappresentare più di due Associati.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente dell’Associazione e conservato a cura dello stesso nella sede dell’Associazione, nonché pubblicato sul sito internet dell’Associazione, nell’apposita area riservata.
Art. 16 – ASSEMBLEA ELETTIVA
L’Assemblea, in funzione elettiva (di seguito l’ “Assemblea Elettiva”) si riunisce ogni tre anni per le elezioni dei seguenti organi:
- Presidente dell’Associazione
- Referente di Gruppo
- Delegati
L’Assemblea Elettiva è convocata dal Presidente dell’Associazione uscente con avviso scritto, anche via mail, ad ogni Associato contenente l’ordine del giorno, spedito almeno 8 giorni prima della data fissata.
L’Assemblea Elettiva può coincidere con l’Assemblea ordinaria annuale dell’A.C.I.B..
L’Assemblea Elettiva, in prima convocazione è validamente costituita, quando intervengano o vi siano rappresentati, anche per delega, la metà più uno degli Associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati.
Registrate le presenze e le deleghe dei rappresentanti, constatata la validità dell'Assemblea Elettiva da parte del Segretario Generale, gli Associati eleggono, su proposta del Presidente dell’Associazione uscente, il Presidente dell'Assemblea e gli Scrutatori.
Le votazioni avvengono di regola a scrutinio segreto, salvo diversa volontà espressa dalla maggioranza dei voti rappresentati all’inizio dell’Assemblea Elettiva (voto palese, per acclamazione o voto elettronico).
In primo luogo, il Presidente dell’Assemblea illustra le candidature pervenute per la carica di Presidente dell’Associazione e ciascun Associato esprime il proprio voto. Ciascun Associato ha diritto ad un voto per ogni Gruppo cui appartiene e, ove raggiunta la maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea, sarà eletto il candidato con più voti.
Nel caso in cui fosse presentata una unica candidatura e non si raggiungesse la maggioranza dei voti si prevede la prorogatio del Presidente dell’Associazione uscente, che dovrà riconvocare entro 90 giorni l’Assemblea Elettiva per lo svolgimento di una nuova votazione.
Dopo aver eletto il Presidente dell’Associazione, il Presidente dell'Assemblea illustra le candidature pervenutagli per la carica di Delegati e l’Assemblea Elettiva procedere alla elezione degli stessi. I Delegati potranno essere nel numero massimo di 8 e saranno eletti tenendo conto del criterio geografico e delle loro competenze professionali.
Successivamente, si terranno le Assemblee di Gruppo a cui sono chiamati a partecipare unicamente i membri facenti parte del Gruppo. Durante tali assemblee, il Presidente dell’Assemblea illustra le candidature per la carica di Referente di ciascun Gruppo. Le candidature alla carica di Referente di ciascun Gruppo - insieme ai relativi programmi - dovranno pervenire, in forma scritta al Segretario Generale uscente entro il decimo giorno che precede la data fissata per l’Assemblea Elettiva. Il Segretario Generale invierà le candidature ed i relativi programmi a tutti gli Associati facenti parte del relativo Gruppo, via mail e/o PEC, il giorno successivo alla scadenza del decimo giorno che precede l'Assemblea Elettiva.
Il Presidente dell’Assemblea propone all’Assemblea del Gruppo la durata degli interventi dei candidati Referenti dei singoli Gruppi per la presentazione del programma, le modalità di voto, proclama i risultati delle votazioni e sottoscrive il verbale redatto dal Segretario Generale uscente.
Nel caso in cui fosse presentata una unica candidatura e non si raggiungesse la maggioranza dei voti del Referente di Gruppo, si prevede la prorogatio del Referente uscente, che dovrà riconvocare entro 90 giorni un Assemblea composta dai soli membri del Gruppo.
Per le elezioni relative al Gruppo, il voto sarà espresso solo dagli Associati A.C.I.B. appartenenti al Gruppo medesimo.
Art. 17 – PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Il Presidente dell’Associazione è anche presidente del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo, rappresenta l’Associazione ad ogni effetto di legge e statutario e ne ha la firma.
Egli può delegare, purché per atto scritto, la rappresentanza dell’Associazione ed il potere di firma anche ad altra persona, purché sia un Associato, e conferire procura ad litem.
Nei casi di assenza o impedimento temporaneo del Presidente dell’Associazione, le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di impedimento di quest’ultimo, dal Segretario Generale.
In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente dell’Associazione, quest’ultimo è tenuto a darne formale comunicazione al Consiglio Direttivo che elegge, entro i successivi 30 giorni, tra i propri membri, il nuovo Presidente dell’Associazione il quale permarrà in carica fino alla scadenza del triennio. Nel caso in cui non si addivenga ad un accordo, il Vice Presidente del Consiglio Direttivo dovrà convocare, entro 30 giorni, l’Assemblea Elettiva per l’elezione del nuovo Presidente dell’Associazione, ai sensi dell’art. 16 del presente Statuto.
Il Presidente dell’Associazione convoca l’Assemblea, sia essa ordinaria, straordinaria o Elettiva e convoca il Consiglio Direttivo.
Art. 18 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto;
- dal Presidente dell’Associazione
- dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo
- Dal Refrente di ciascun Gruppo
- dal Segretario Generale
- dai Delegati
Il Presidente dell’Associazione nomina il Vice Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio di Presidenza ha la delega del Consiglio Direttivo per condurre gli incontri con BMW Italia nei limiti operativi deliberati dal Consiglio Direttivo.
Per ogni incontro del Consiglio di Presidenza dovrà essere redatto un verbale a cura del Segretario Generale. Tale verbale sarà distribuito a tutti gli Associati.
Nel caso in cui, nel corso del triennio, uno o più Consiglieri risultino permanentemente impediti, si procederà all’integrazione del Consiglio Direttivo mediante cooptazione fino ad un massimo di 3 Consiglieri.
Nel caso in cui fosse dimissionaria la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, si procederà entro 90 giorni alla loro nuova nomina anche, ove necessario, mediante convocazione dell’Assemblea Elettiva.
Ogni Membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto.
Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza della metà più uno dei suoi membri. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo può formare delle commissioni (di seguito le “Commissioni”) con lo scopo di trattare e discutere argomenti specifici.
Il Consiglio Direttivo nomina, nel suo seno, i responsabili delle Commissioni che rispondono direttamente al Consiglio Direttivo. Tutti gli Associati potranno essere chiamati a collaborare con il Consiglio Direttivo e con le Commissioni per la soluzione di specifici problemi.
Le riunioni del Consiglio Direttivo, ai fini dell’art. 6, avvengono normalmente con frequenza periodica nel corso dell’anno.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente dell’Associazione. La convocazione avviene quando il Presidente dell’Associazione lo ritenga opportuno o gli sia stata presentata richiesta scritta motivata da almeno due membri del Consiglio Direttivo.
Il Presidente dell'Associazione convoca il Consiglio Direttivo per iscritto, anche via mail, con un preavviso minimo di otto giorni; in caso di urgenza è ammessa la convocazione telefonica ed il preavviso viene ridotto a quarantotto ore.
Salvo diverse deliberazioni prese di comune accordo, le riunioni avvengono nel luogo indicato dal Presidente dell’Associazione in carica.
Per ogni riunione dovrà essere stilato un verbale firmato dal Presidente dell’Associazione e dal Segretario Generale.
Art. 19 – SCIOGLIMENTO
L’Associazione potrà venire sciolta alla fine di un qualsiasi anno sociale su richiesta di 2/3 degli associati, nel rispetto delle norme di legge; per quanto attiene la devoluzione del patrimonio vale quanto previsto dall’art. 10.
Art. 20– MODIFICHE ALLO STATUTO
II presente Statuto può essere modificato soltanto dall’Assemblea straordinaria appositamente convocata. È facoltà del Consiglio Direttivo far votare modifiche al presente Statuto per referendum con quesito trasmesso agli associati via PEC o tramite posta elettronica.
In tal caso le modifiche si considereranno approvate se vi sarà voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti degli Associati.
Le modifiche si considereranno altresì approvate, ove nessuno manifesti il proprio dissenso entro 15 giorni dalla trasmissione della domanda di referendum.
Art. 21 – RICHIAMO ALLA LEGGE IN GENERALE
Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge in generale.
Art. 22 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia in ordine alla interpretazione ed esecuzione delle norme del presente Statuto, è competente il Foro ove ha sede l’A.C.I.B.
Testo integrato con le modifiche approvate dall’Assemblea Straordinaria in Cavaion Veronese il 19 Giugno 2025